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Alla morte del Profeta Muhàmmad, che Allàh lo
benedica e l’abbia in gloria, aveva termine il tempo della profezia;
correva l’anno miladico 632, corrispondente all’anno decimo delle
Egira. Dice infatti Allàh, sia gloria a Lui l’Altissimo, nel Sublime
Corano:
“Muhàmmad non è padre di nessun uomo di voi, bensì è l’Apostolo
di Allàh ed il Sigillo dei Profeti.”
(Corano, XXXIII-40)
Alla morte del Profeta (*) la rivelazione coranica è chiusa. Nel suo
primo Pellegrinaggio, che sarà anche l’ultimo, il Profeta (*) riceve la
rivelazione conclusiva dell’ordinamento islamico della vita dell’uomo.
Dice Allàh, sia gloria a Lui l’Altissimo:
Oggi ho reso completo l’ordinamento della vostra vita, ho effuso su
voi la mia grazia e mi sono compiaciuto di darvi come ordinamento della
vostra vita l’Islàm!
(Corano,V-3 fragm.)
Allàh, sia gloria a Lui l’Altissimo, ha investito il Profeta (*) anche
di un potere normativo, poichè nel Sublime Corano, più volte ed in
diverse forme è dato l’ordine di obbedire al Profeta (*), quando detta
regole di condotta, e l’obbedienza al Profeta (*) è equiparata all’obbecienza
ad Allàh.
Su questi precetti coranici si fonda la obbligatorietà della Sunna
(Pratica di vita esemplare e precetti del Profeta).
Con la morte del Profeta (*), quindi, si conclude la formazione del codice
di vita dell’Islàm, sulla base del quale si regola l’esistenza
individuale e collettiva della comunità dei fedeli (la ùmmah),
organizzata nello stato islamocratico.
Non solo! Con la morte del Profeta (*) viene a mancare alla Comunità
statuale musulmana, non solo l’Apostolo1, ma anche il Capo e Guida dell’esecutivo
ed il Supremo organo giudiziario.
Nel Sublime Corano, Allàh, sia gloria a Lui l’Altissimo, indica la via
per mezzo della quale i fedeli musulmani devono affrontare la realtà e
risolvere i problemi. E’ la via della Consultazione (al-sciùra) tra
loro sul da farsi in base al Sublime Corano ed alla Sunna (la pratica di
vita del Profeta).
Dice Allàh, sia gloria a Lui l’Altissimo, nel Sublime Corano:
L’affar loro è deciso mediante consultazione tra loro
(Corano, XLII-38 fragm.)
Perciò, passato lo sconcerto, provocato dalla scomparsa dell’Apostolo
di Allàh (*) si rende necessario un Capo, che gli subentri nel governo
della Comunità.
La successione nella suprema magistratura dello Stato fondato a Medina dal
Profeta Muhàmmad (*), di cui egli fu il primo titolare, per investitura
divina, prende il nome di califfato dell’Apostolo di Allàh e, più in
breve, califfato. Il verbo della lingua araba che esprime l’idea della
successione, del subentro nella posizione giuridica di un altro, del
vicariato è il verbo khàlafa. Da questo verbo derivano la parola
khilàfah - che significa successione, vicariato - e la parola khalìfah,
che significa successore, vicario, luogotenente, rappresentante. Dalla
prima parola viene Califfato, che indica sia la dignità che la
giurisdizione ed il governo del successore del Profeta Muhàmmad (*), e
dalla seconda viene il termine tecnico di Califfo, che indica il titolare
della dignità di Successore dell’Apostolo di Allàh nel governo dello
stato islamocratico.
Il Califfo è Vicario del Profeta (*) e, come il Profeta (*), che non era
il Sovrano della Comunità musulmana, poichè la Sovranità appartiene in
esclusiva solo e soltanto a Allàh, sia gloria a Lui l’Altissimo, a
maggior ragione anche il Califfo non è il sovrano della comunità dei
credenti. Egli non regna, poichè il Regno appartiene ad Allàh, ma
governa. La sua autorità ha, come limite invalicabile, la conformità dei
suoi ordini alle disposizioni del Sublime Corano ed alle norme, che
derivano dagli insegnamenti orali del Profeta (*) e dalla sua pratica di
vita. Le funzioni principali del Califfo sono:
1) quella di supremo garante dell’osservanza della Legge divina (la
sciarì’ah) e della giusta amministrazione della giustizia;
2) quella di responsabile della difesa dell’ordine islamico sia dalle
aggressioni provenienti dall’interno che da quelle provenienti dall’esterno;
3) quella di responsabile della sicurezza e della incolumità dei non
musulmani, appartenenti alla gente del Libro, che hanno il diritto di
vivere entro i confini dello stato, a fronte del pagamento della gìzyah;
4) quella di responsabile della protezione dei musulmani che si trovano
fuori dai confini dello stato islamocratico contro le persecuzioni ed i
soprusi perpetrati ai loro danni per motivi di carattere religioso, anche
con l’indizione del “gihàd, se necessario. |
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